disciplinare

Cos’è il disciplinare di produzione vinicolo?

disciplinare di produzione vino

Chiunque si aggiri nel mondo del vino, per passione o per lavoro che sia, di tanto in tanto sente parlare del disciplinare di produzione. Ma di cosa si tratta davvero? Vediamolo in breve.

Disciplinare di produzione, modifica al disciplinare, concesso o limitato dal disciplinare... Ma di cosa si tratta, davvero?

Vino: cos’è il disciplinare?

Il disciplinare di produzione vinicolo è l’insieme dei vincoli per la produzione di un vino: sono regole cui attenersi ispirate a principi qualitativi.

Per quali vini esiste un disciplinare?

Il disciplinare è un elemento legislativo che caratterizza le categorie di vini che rientrano in una denominazione di origine (DOC, DOCG) o in un’indicazione geografica (IGT).

Quali sono gli aspetti primari di un disciplinare di produzione?

Nei disciplinari di produzione dei vini sono stabiliti, tra le altre cose:

  • La denominazione di origine o l’indicazione geografica;
  • La delimitazione della zona di produzione;
  • Le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino, in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve al tempo della vendemmia;
  • La resa massima di uva e di vino per ettaro (stabilito sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente);
  • L’indicazione delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto, con le eventuali percentuali;
  • Le forme di allevamento, i sistemi di potatura e il divieto di pratiche di forzatura;
  • Le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell’ambiente, come clima, terreno, giacitura, altitudine, esposizione.

Esistono degli aspetti secondari, in un disciplinare di produzione?

Sì. Nei disciplinari di produzione possono essere previsti anche altri elementi, detti secondari ma altrettanto importanti, come:

  • L’irrigazione di soccorso (cioè concessa in condizioni particolari, come in annate particolarmente siccitose);
  • Le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata;
  • Il periodo minimo di invecchiamento del vino, l’indicazione sulla tipologia dei recipienti (di legno o di altro materiale) e il tempo di affinamento in bottiglia;
  • L’imbottigliamento in zona delimitata;
  • La capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi.

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