Sapere leggere l’etichetta di un vino è il primo passo per capire cosa contiene. Ecco una breve guida per districarsi tra le varie menzioni di Classico, Riserva, Superiore, Novello e Passito. Perché fare chiarezza è la prima chiave della comprensione del vino che si ha di fronte.
Avere ben chiari e visibili tutti i dettagli in etichetta è un tema non da poco: serve a tutelare i consumatori, a rendere trasparente il contenuto e qualificarlo nella sua unicità. Al tempo stesso, per gli appassionati è importante saperla decifrare. Abbiamo scritto una piccola guida alla lettura dell'etichetta, mentre qui approfondiamo i termini di Classico, Riserva, Superiore, Novello e Passito. Facciamo quindi chiarezza sulle menzioni, in pochi e semplici passaggi.
Vino: la menzione di “Classico”
La menzione “Classico” (per i vini DOCG e DOC, non spumanti) e la specificazione “Storico” (per gli spumanti DOCG e DOC) sono riservate ai vini realizzati con uve provenienti della zona di produzione più antica. Questi vini possono godere di una regolamentazione specifica.
Vino: la menzione di “Riserva”
Il termine “Riserva” è attribuito ai vini DOC e DOCG che siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, compreso l’eventuale affinamento:
- non inferiore a due anni per i vini rossi
- un anno per i vini bianchi
- un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave (Metodo Martinotti)
- tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione in bottiglia (Metodo Classico).
In caso di taglio tra vini di annate diverse, l’immissione al consumo del vino con la menzione Riserva è consentita solo quando tutta la partita ha concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione.
Vino: la menzione di “Superiore”
La definizione Superiore è attribuita ai vini DOC e DOCG dotati di caratteristiche qualitative più elevate, con una regolamentazione più restrittiva rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione, che prevede una resa per ettaro delle uve inferiore del 10%. Inoltre questi vini devono avere una gradazione alcolica superiore e precisamente:
- Un titolo alcolometrico minimo potenziale delle uve superiore di almeno 0,5%
- Un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5%
La menzione Superiore non può essere abbinata alle menzioni Novello e Riserva.
Vino: la menzione di “Novello”
La menzione “Novello” è attribuita alle categorie dei vini DOP e IGP tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria.
I Novelli non possono essere venduti al consumatore prima delle ore 0.01 del giorno 6 novembre dell’anno di produzione delle uve, mentre le spedizioni all’estero sono consentite dal 27 ottobre. Questi vini non possono essere imbottigliati dopo il 31 dicembre dello stesso anno. All’imbottigliamento devono contenere almeno il 30% di vino ottenuto con la macerazione carbonica di uva intera. Il loro titolo alcolometrico minimo deve essere l’11% e il residuo zuccherino non deve essere superiore a 10 g/l. In etichetta deve essere indicata l’annata della vendemmia.
Vino: la menzione di “Passito”
L’attribuzione "Passito" è attribuita alle categorie dei vini DOCG, DOC e IGP fermi, compresi i vini da uve stramature e appassite, ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato.