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Cosa c’è da sapere sulle leggi del vino? Cinque semplici punti

leggi del vino DOCG DOC

La legislazione del vino, in Italia e in Europa, è un  argomento di complessità e in una certa misura anche di dibattito. Da anni le normative sul vino in Italia innescano dibattiti appassionati e pareri discordanti tra loro. Come si classificano i vini? Quali sono le differenze tra le leggi europee e italiane? Che cos’è il disciplinare di produzione? Ecco cosa c’è da sapere sulla legislazione del vino, in cinque semplici punti.

Le leggi del vino sono più importanti di quello che si può pensare, non solo per gli addetti ai lavori ma anche per gli appassionati: ecco cosa c'è da sapere. 

Le leggi del vino: premessa sulla normativa europea

Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno l’obbligo di dettare legge in materia alimentare. E questo per evitare frodi, salvaguardare la salute dei cittadini e tutelare così il consumatore. Le normative comunitarie comprendono:

  • Regolamenti: gruppi di norme che legiferano in specifiche materie (dalla produzione alla classificazione di vini prodotti).
  • Direttive: non si occupano di materie specifiche, ma definiscono dei vincoli sugli effetti delle norme.
  • Decisioni: esprimono precisi vincoli per i soggetti destinatari.

Le leggi del vino in cinque punti:

 1. La classificazione dei vini in Europa

Il regolamento 479/2008 della Comunità Europea stabilisce che la tipologia di classificazione è la seguente:

  • Vini a Denominazione di Origine: vini che vantano uno specifico legame con il territorio geografico, identificati come DOP e IGP - hanno un particolare disciplinare di produzione e sono prodotti in specifiche aree dell’Unione Europea.
  • Vini senza Denominazione di Origine: vini che non hanno da un legame specifico con il terroir e non sono sottoposti a particolari disciplinari di produzione.

 2. La normativa italiana

In Italia, è il decreto legislativo 61 del 2010 a disciplinare l’enologia riguardo alle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche. Il decreto è molto specifico e interessa: varietà delle viti, superfici coltivate, trattamenti enologici, zona di produzione, tipo di vitigno e diciture consentite.

3. Classificazione dei vini in Italia

Le due macro categorie sono:

  • DOP: Denominazione di Origine Protetta - si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata, che determina quindi vini di qualità, le cui caratteristiche sono da ricondurre a fattori naturali e umani. A loro volta si classificano in: DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita).
  • IGP: Indicazione Geografica Protetta - si intende il nome geografico di una zona e designa un vino che possiede qualità e caratteristiche organolettiche attribuite a quella specifica zona. A loro volta, queste indicazioni geografiche si classificano in IGT (Indicazione Geografica Tipica).

 4. IGT, DOC E DOCG

Una IGT è riservata alla regione in cui il vino viene prodotto: si tratta di aree piuttosto estese, ma (generalmente) delimitate dai confini regionali. Nonostante la classificazione si collochi nel gradino più basso delle denominazioni di origine, si possono trovare vini di altissimo pregio e qualità. E non va sottovalutato un trend in controtendenza, quello di fuoriuscire dalle denominazioni più alte nella scala a favore delle IGT.

Il riconoscimento della DOC si riferisce a zone vocate nella produzione di vini di qualità che hanno mantenuto la classificazione IGT per almeno 5 anni. I vini DOC devono esprimere caratteristiche organolettiche legate al territorio di produzione e quindi rientrare in una precisa zona di produzione, nonché rispettare indicazioni su vitigno, resa per ettaro, titolo alcolometrico e acidità.

Il riconoscimento della DOCG prevede una disciplina viticola ed enologica più restrittiva. È riservata a vini già riconosciuti DOC da almeno 10 anni, ritenuti di particolare pregio per le caratteristiche qualitative (terreno, uva, metodo di produzione...) e per la rinomanza commerciale. Sono vini di enorme pregio, riconosciuti sul piano nazionale e internazionale.

5. Indicazioni obbligatorie e facoltative in etichetta

L’etichetta è la carta d’identità di un vino, il documento che ne certifica i requisiti legali per la commercializzazione. Per etichettatura si intendono termini, diciture, marchi di fabbrica immagini e simboli che accompagnano un prodotto. Le indicazioni obbligatorie sono:

  • Categoria di prodotto (vino, vino liquoroso, vino spumante..).
  • Denominazione del vino (DOC, DOCG, IGT).
  • Titolo alcolometrico volumico.
  • Nome dell’imbottigliatore e dell’eventuale importatore.
  • Il tenore zuccherino, se sono spumanti.
  • Eventuale presenza di allergeni: esempio: la presenza di anidride solforosa deve essere indicata in etichetta con la dicitura “contiene solfiti” o “contiene anidride solforosa”.

       Le indicazioni facoltative invece sono:

  • Nome del vino, marchi commerciali e termini come Castello, Abbazia, Rocca riferiti all’azienda agricola.
  • Annata e varietà delle uve.
  • Tenore zuccherino, se non sono vini spumanti.
  • Indicazioni relative al metodo di invecchiamento: fermentato, maturato o invecchiato in botte.
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